G.E.P. Gruppo Escursionistico Parrese
STATUTO GEP
GRUPPO ESCURSIONISTICO PARRESE
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Articolo 1
E’ costituita un’associazione denominata “Gruppo Escursionistico Parrese”.
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Articolo 2
L’associazione ha sede in Parre, in piazza San Rocco n. 12.
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Articolo 3
L’associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.
L’associazione non ha fini di lucro ed opera per l’esclusivo perseguimento delle finalità elencate nell’articolo 4.
Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.
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Articolo 4
L’associazione ha le seguenti finalità:
1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica dell’escursionismo montano;
2) mantenere la rete di sentieri montani del Comune di Parre;
3) proporre iniziative per promuovere ed agevolare la presenza di escursionisti in montagna;
4) organizzare convegni, mostre, corsi, gite, attività di formazione, attività culturali nelle scuole, o quant’altro sia utile per divulgare la conoscenza di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
5) stipulare convenzioni con Enti che prevedano interventi sull’ambiente montano e gestione di strutture destinate ad escursionisti.
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Articolo 5
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.
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Articolo 6
L’associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 2 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione.
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Articolo 7
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
I soci hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.
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Articolo 8
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 30 giugno, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
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c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
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Articolo 9
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Vice Presidente
e) Il Segretario
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Articolo 10
L’assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione.
Sono ammessi all’assemblea anche i non soci, senza diritto di voto.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro la fine del mese di febbraio per verificare le attività svolte, approvare il rendiconto consuntivo ed il rendiconto preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all’associazione.
L’assemblea è convocata in via ordinaria e straordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta anche dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno il 20% dei soci.
L’assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la bacheca sociale, almeno 10 giorni prima, oppure tramite posta elettronica o lettera circolare con affrancatura ordinaria, inviate almeno 10 giorni prima della data.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse fino a 3 deleghe per socio, purché assegnate ad altro socio. Possono intervenire all’assemblea anche i non soci, senza diritto di voto e con diritto di intervento previamente autorizzato dal presidente della seduta.
L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, che può coincidere con quello dell’associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua assenza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i rendiconti ed i rendiconti approvati dall’assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.
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Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di [5] ad un massimo di [25] membri dispari, scelti tra i soci dall’assemblea generale, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni 4 mesi, tramite affissione in bacheca o tramite posta elettronica, messaggio telefonico o avviso scritto individuale della convocazione e dell’ordine del giorno almeno 10 giorni prima.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità si ripeterà la votazione ed alla seconda parità vale doppio il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione.
E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione.
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Articolo 12
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
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In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
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Articolo 13
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella bacheca sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è responsabile della tenuta della contabilità, dei libri contabili, della cassa, dei rendiconti, inoltre cura pagamenti ed incassi, secondo le necessità.
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Articolo 14
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite.
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Articolo 15
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e svolgimento della propria attività da:
– quote associative e contributi degli aderenti;
– sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
– sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
– donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
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Articolo 16
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il rendiconto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il rendiconto consuntivo deve essere conservato dal Presidente durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali o in beneficienza.
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Articolo 17
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione o ente senza scopo di lucro, anche operativa in altro ambito.
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Articolo 18
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.